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Le Autorità stabiliranno poi se si tratterà di reati tributari o di altro tipo.
Si riducono gli abilitati
Attenti a dove "spendere" il contante. Tra le novità importanti che scattano dal 30 aprile va sottolineata quella che attiene ai canali in cui si spende il contante: essi si riducono drasticamente anche tra gli intermediari finanziari.
Anche se obbligati all'osservanza delle norme contro il riciclaggio, fino a 29 aprile compreso sarà ancora possibile andare presso una Sim o una compagnia di assicurazione e pagare in contanti dei servizi resi da queste società, per qualsiasi importo. Per esempio, posso ordinare presso una Sim 100mila euro di titoli pagandoli in contanti. Dal 30 aprile ciò non sarà più possibile, dato che essi non saranno intermediari "abilitati" a queste operazioni, pur rimanendo intermediari "finanziari" per loro natura.
I pagamenti loro destinati andranno effettuati con assegni non trasferibili a loro intestati.
Le operazioni frazionate
Attenzione al "cumulo" delle somme da trasferire. La violazione delle norme sul contante potrà essere contestata anche quando l'importo per il quale vige il divieto viene trasferito con più operazioni. Per esempio, pago al concessionario l'autovettura da 18mila euro con quattro versamenti da 4mila euro ciascuno e uno di 2mila, sempre in contanti. Le autorità potrebbero contestare ugualmente l'infrazione, dato che il destinatario del versamento è lo stesso, la motivazione pure, e la somma ha superato nel complesso il limite consentito (nel nostro esempio, ciò avverrebbe sia oggi sia, a maggior ragione, dal 30 aprile).
Molto del contante che gira ancora per il mondo (circa 10 milioni di euro solo dall'Italia nel 2006, in crescita nel 2007) transita per i money transfer, cioè quegli intermediari che effettuano invii di denaro all'estero utilizzati soprattutto dagli immigrati che fanno rimesse nei Paesi d'origine.
Anche per loro, fino a oggi abilitati alla spedizione di somme pari a 12.500 euro (preventivamente accettate dai clienti) scatteranno dal 30 aprile nuovi limiti: al di sotto di 2mila euro. Se si vorranno inviare importi pari o superiori a 2mila euro e inferiori a 5mila andranno consegnati all'agente o all'intermediario in questione documenti idonei a comprovare che l'operazione è congrua e giustificabile rispetto al profilo economico dell'ordinante.
In pratica, andrà compilato un modulo d'ordine più articolato (di quello già utilizzato per gli invii fino a 2mila euro), che conterrà la dichiarazione dello scopo dell'operazione, dei dati del destinatario, della professione e del reddito del soggetto che invia (il sender, nel linguaggio tecnico).
La dichiarazione falsa espone a una sanzione penale. Anche nel caso dei money transfer vige il "cumulo": la previsione di soglie di "frazionamento" - ossia di invii massimi per sette giorni - impedirà di fatto di mandare più di 5mila euro in una settimana senza subire contestazioni delle Autorità.
I controllori
Chi può contestare le violazioni a queste norme? La "contestazione", e relativo verbale, può essere fatta dalla Guardia di Finanza oppure dall'Uif, l'Unità di informazione finanziaria che dal 1° gennaio scorso ha sostituito l'Uic (Ufficio italiano cambi).
Le sanzioni verranno comminate dal ministero dell'Economia e delle finanze, attraverso la Commissione per le infrazioni valutarie.
I soggetti sanzionati non sono però solo i clienti degli intermediari finanziari o dei professionisti, bensì anche coloro che hanno consentito il trasferimento senza accorgersene, ovvero senza comunicarlo al ministero dell'Economia.
Quindi, se davanti a un libero professionista si effettuasse un passaggio a un altro soggetto di contanti sopra i 5mila euro, il professionista ha, già oggi, l'obbligo di effettuare (entro 30 giorni) la comunicazione di questo evento al ministero dell'Economia.
Con un modulo ad hoc il professionista deve attestare di aver "assistito" a un passaggio di contante tra soggetti diversi, per importo superiore alla soglia consentita, fornendo le loro generalità. I protagonisti del passaggio di contante si vedranno poi recapitare dal ministero dell'Economia il verbale di contestazione della violazione dell'articolo 49 del decreto 231/2007. Con sanzioni che possono essere ricomprese tra l'1 e il 40% dell'importo trasferito.
Se il consulente non provvedesse alla comunicazione, in caso di accertamento verrebbe egli stesso assoggettato alla sanzione che varia (a seconda dell'entità del trasferito e della gravità della fattispecie) dal 3 al 30% dell'importo, con possibilità di "oblazione", ossia di versamento in misura ridotta fino a un terzo se effettuato nei 30 giorni successivi al ricevimento del verbale.
Questa violazione si potrebbe però contestare anche a coloro che si "passino" denaro contante presso una banca. Prelevare da un conto corrente somme in contanti superiori alla soglia, per riversarli contestualmente su conti correnti intestati a un'altra persona (per esempio, prelevo 6mila euro dal mio conto e poi verso il contante sul conto di mia moglie), concretizza la violazione.
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